Il Decreto per il Mercato e la Concorrenza 2017 divenuto Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (in vigore dal 29 agosto 2017) al comma I° dell'art. 1 recita tra l'altro: La presente legge reca disposizioni finalizzate a ... (omissis) ... promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori .
La materia che qui è oggetto di analisi riguarda le novità sul leasing finanziario sino ad ora contratto atipico in quanto mai normato in modo compiuto dal nostro legislatore e per il quale la libertà contrattuale (ex art. 1322 c.c.) lasciata alle parti ha creato, spesso, notevoli difficoltà interpretative.
C'è da dire che il Legislatore ha tratto ispirazione da buona parte dalla giurisprudenza formatasi negli anni, intervenendo, tra l'altro, sul un punto cruciale della tutela del consumatore nell'ipotesi di "grave inadempimento": ha normato le ipotesi minime perchè si realizzi ed ha dettato le conseguenze a questo collegate.
La prassi sino ad ora consolidatasi voleva che in caso di inadempimento alla banca fossero dovuti gli "arretrati", le rate a scadere attualizzate ed il valore di riscatto. Prassi talmente consolidata da esser stata legittimata dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), punti da 76 a 81, relativi al leasing abitativo. In particolare il punto 78 prevede: ... omissis ... il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale d'acquisto. (omissis).
Orbene, l'attualizzazione delle rate a scadere, nella generalità dei casi, produce una sorta di commissione implicita sull'inadempimento a causa del fatto che non riconduce l'importo della rate al valore delle quote capitale, bensì ad un importo ben superiore, talchè alla banca è dovuto il debito residuo ed una somma ulteriore di interessi (implicitamente calcolati). L'entità spesso è tale da rendere fortemente squilibrata la prestazione con conseguenti contestazioni per usura e/o per eccessiva onerosità (vedesi "equo compenso" - art. 1526 c.c.).
Sulla stessa linea si fonda la prassi nell'ipotesi di estinzione anticipata che raramente è contrattualmente prevista ma che, alla luce dell'esperienza, viene proposta dalla banca (si può dire "unilateralmente") su richiesta dell'utilizzatore, basando il calcolo sullo stesso principio, e con conseguenze non tanto diverse in termini di onerosità per il cliente.
In tale contesto, la Legge n. 124/2017 definisce (finalmente, mi permetto di sottolineare) quanto spetti alla banca in caso di risoluzione per grave inadempimento. Nello specifico, al punto 138 dispone: omissis ... il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto .... omissis.
Purtroppo però, se tale novità introduce una apprezzabile tutela del consumatore, tutela che sarebbe stato bene fosse estesa anche alle ipotesi di estinzione anticipata (con esplicita previsione di una commissione e della misura massima applicabile), altrettanto compiacimento non lo si può esprimere per l'esplicita esclusa applicabilità (vedesi punto 140) al leasing abitativo.
Ritornando a quanto recitato dalla norma in merito ai fini ai quali è destinata (La presente legge reca disposizioni finalizzate a ... (omissis) ... promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori) aver escluso dalla tutela su menzionata la categoria di consumatori più debole (il soggetto privato), nell'atto di finanziare uno degli acquisti maggiormente meritevoli (abitazione), creando un "DOPPIO BINARIO" tacciabile di iniquità sociale, contrario allo spirito di crescente tutela del consumatore/risparmiatore al quale si ispirano le recenti modifiche legislative (anche su impulso sovrannazionale), lascia attoniti: gaffe o scelta consapevole e scellerata?