Merito Creditizio: rischio Derivati e valutazione OIC32

L’impatto delle nuove regole sul Bilancio 2016

 

Sino a pochi mesi fa, si è temuto per l’entrata in vigore di Basilea IV ed il conseguente aggravarsi dei parametri imposti per la valutazione delle banche e del rating attribuibile alla clientela: in un contesto di stretta creditizia, come quello che perdura ormai dal 2008, sarebbe equivalso ad un ulteriore aggravamento di una situazione già drammatica o, quanto meno, all’allontanarsi del ritorno della “normalità”.

Mentre chi era consapevole di tale rischio incombente si affannava in preghiere e scongiuri, una potenziale nuova “tegola” sulle PMI si stava preparando in maniera non proprio silente. Non è opera di qualche ente sovrannazionale e nemmeno conseguenza di qualche ulteriore scempio attribuibile al Settore Bancario, è conseguenza di una delle tante “riforme” che tanto vanno di moda nel nostro Paese (di questo passo il termine “riforma” assumerà una connotazione negativa nella comune percezione) e per la quale non dobbiamo “ringraziare” la nostra poco amata Classe Politica: si tratta del nuovo Principio Contabile Nazionale conosciuto come OIC 32.

 

Escludendo dall’analisi le società quotate in borsa, per le quali vige e vigeva l’obbligo di adozione del Principio internazionale IFRS 13 (a cui l’OIC 32 si è ispirato), vediamo come è mutata la normativa in termini di redazione dei bilanci, per poi trarre alcune conclusioni sul Merito Creditizio, qui oggetto di analisi.

 

Normativa previgente – valevole sino al bilancio 2015

Il Codice Civile non prescriveva alcunché in merito alla valutazione dei contratti derivati, salvo prevedere degli obblighi informativi da inserire in Nota integrativa (art. 2427-bis cod. civ.), nella Relazione sulla gestione (art. 2428 cod. civ.) e nei Conti d’ordine: erano trattati, pertanto, alla stregua di operazioni fuori bilancio.

I Principi contabili nazionali se ne occupavano all’OIC 3 (informativa in Nota integrativa) ed all’OIC 31 (Fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati).

 

Normativa vigente – valevole dal bilancio 2016

Situazione pressoché invariata per le Micro-imprese.

Introduzione del comma 11-bis), art. 2426 cod. civ - adozione dell’OIC 32 per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (come detto, ad eccezione delle società quotate) e per le società che redigono il bilancio in froma abbreviata.

principali adempimenti conseguenti:

  • introduzione della valutazione dei contratti derivati al fair value;
  • rilevazione contabile dei contratti derivati e non solo dei conseguenti flussi finanziari generati nella gestione, con conseguente introduzione di nuove voci nel bilancio civilistico;
  • a seconda che il derivato sia

di copertura: imputazione del fair value nel conto “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, conto confluente nel Patrimonio Netto;
speculativo: imputazione a Conto Economico.

A prescindere da qualsiasi altra implicazione, ponendo qui il Merito Creditizio quale focus di questo scritto, in un modo o nell’altro, al 31/12/2016, si avrà una erosione del Patrimonio Netto nel caso di contratti derivati con fair value negativo.

 

Conseguenze sul Merito Creditizio

I contratti derivati con fair value negativo (a favore, quindi, della banca) sono oggetto di segnalazione alla Centrale dei Rischi tenuta da Banca D’Italia sin dal 2005: sicuramente le segnalazioni sono già state una componente dello scoring attribuito dalle banche ai Clienti e, quindi, verrebbe da pensare che salvo grandi variazioni del sottostante, il merito creditizio non varierà per effetto della sola contabilizzazione ed esposizione in bilancio.

Purtroppo, però, bisognerà fare i conti con Basilea III che non è un indice qualsiasi, non è una componente “libera” dell’algoritmo perfezionato dalle banche, costituisce un obbligo alle quali sono sottoposte esse stesse ed un vincolo nella profilazione del rischio-Cliente.

A prescindere dalla natura del derivato, dal fatto che sia di copertura o speculativo, comunque inciderà direttamente o indirettamente sul Patrimonio netto che è preso a base del calcolo di due dei quattro indici che formano il rating: influenza, di conseguenza, 6 punti di scoring sui 12 totali (scendere sotto i 9 è decisamente sconsigliabile!).

Se a correre tale pericolo è una PMI, ancora esclusa dalla lenta ripresa del credito (vedesi Occasional Papers n. 371 – febbraio 2017 – Banca D’Italia) e per definizione cluster contraddistinto, da sempre, da una grave sottocapitalizzazione, allora converrà affrontare la questione in tempo, monitorandone le conseguenze e cercando dei rimedi da porre in essere prima che sia il sistema bancario a porre la questione.

dott. Stefano Chiodi

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