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Abstract - Il presente studio analizza il Key Information Document (K.I.D.) introdotto dal Regolamento U.E. n. 1286/2014, evidenziando lo scarto tra la funzione di trasparenza dichiarata e l’effettiva capacità informativa. Sebbene standardizzato, il documento rischia di risultare fuorviante comprimendo la complessità dei prodotti in indicatori sintetici che attenuano la percezione del rischio. L’ufficialità normativa del format genera un affidamento istituzionale che induce l’investitore a una delega cognitiva, creando una falsa percezione di sicurezza.
L’analisi supera la concezione statica del documento, sottolineando la dimensione dinamica dell’informativa: l’emittente ha l’obbligo di aggiornare costantemente il profilo di rischio in costanza di rapporto, mentre l’intermediario deve presidiare l’adeguatezza dell’investimento rispetto all’evoluzione temporale del K.I.D.. Senza un monitoraggio attivo, il K.I.D. si trasforma in una trappola informativa per il risparmiatore autonomo, privato della memoria storica dell’investimento. Lo studio esamina le ricadute su responsabilità precontrattuale, contrattuale e vizi del consenso, estendendo la riflessione agli IBIPs e ribadendo la necessità di una tutela sostanziale che segua l’intero ciclo di vita del prodotto.
1. Il K.I.D. nel sistema della trasparenza finanziaria europea: funzione dichiarata e funzione effettiva
L’introduzione del Key Information Document (K.I.D.) nel diritto europeo dei mercati finanziari si colloca all’interno di un più ampio disegno di rafforzamento della tutela dell’investitore retail, fondato sull’idea che la trasparenza informativa costituisca il principale strumento di riequilibrio dell’asimmetria strutturale esistente tra intermediari e clientela. Il Regolamento U.E. n. 1286/2014 sui PRIIPs[1], adottato il 26 novembre 2014 ed entrato in vigore il 29 dicembre 2014, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2018, muove da questa premessa e affida al K.I.D. una funzione specifica: fornire all’investitore non professionale un’informazione sintetica, standardizzata e comparabile, idonea a consentire una decisione di investimento consapevole anche in presenza di prodotti finanziari caratterizzati da elevata complessità.
Nella costruzione normativa europea, il K.I.D. non è concepito come un semplice documento accessorio, bensì come prospetto informativo centrale nel processo decisionale, in coerenza con l’impostazione complessiva della disciplina MiFID II (Direttiva 2014/65/U.E.) e con il principio di trasparenza informativa quale cardine della tutela dell’investitore retail. Esso è chiamato ad anticipare, in forma semplificata, gli elementi essenziali del prodotto, ponendosi idealmente come primo livello di accesso cognitivo ….. leggi tutto
26 gennaio 2026
ISSN 2785-3004
