Mutui: l'indeterminatezza per mancata previsione del tipo di piano d'ammortamento ed il rimedio dell'art. 117 T.U.B.

Dal coordinato disposto degli articoli 1346[1], 1284[2] commi 2 e 3, 1418[3] c.c. e 117[4] T.U.B. commi 4 e 7, si ricava che le condizioni contrattuali devono prevedere “un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse” come massimato dalla Cass. n. 12276/2010. Vieppiù, “ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 cod. civ. è che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità […] non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale […] e comunque è irrilevante che lo scostamento sia di tanto o di poco, essendo decisivo che comunque ci sia […]” – Cass. Civ. n. 16907/2019.

Potrebbe apparire pleonastico affermare che interpretare letteralmente le norme su riportate e le linee interpretative “offerte” dalla Suprema Corte, limitandone la portata alla sola precisa ed univoca indicazione del tasso e non anche a tutte le altre condizioni necessarie per addivenire, mediante l’applicazione di questo, alla quantificazione dell’onerosità del rapporto obbligatorio, svilirebbe la ratio del dettato normativo. Ciò tuttavia, si registra che non poche corti territoriali continuano ad ignorare non solo la letteratura tecnico scientifica in materia ma, ancor più stigmatizzabile, la nomofilachia il cui rispetto sarebbero tenute, palesando, il più delle volte, motivazioni meramente apparenti[5], (con)causa della crescita del contenzioso.

Senza entrare nel merito di questioni tecnicamente più complesse[6] e che stanno trovando riconoscimento quali cause di nullità, si vuole qui mettere in luce la frequente bad practice della mancata specifica del piano d’ammortamento, nemmeno “genericamente” individuato in un tipo tra quelli clusterizzati dalla tecnica (es. francese, italiano, tedesco ecc.).

E’ evidente che non indicare la tipologia di piano d’ammortamento, prescindendo da qualsiasi altra informazione non di dettaglio (quale il regime di capitalizzazione), l’indeterminatezza è palesata e non sanabile da una eventuale allegazione del prospetto, ragion di più nel caso di tasso variabile: al tecnico si prospetteranno lacune da colmare ed alternative applicazioni del medesimo tasso di interesse.  

Per la nullità vedesi Tribunale di Roma, sent. del 29 maggio 2019, dott.ssa A. Zanchetta: con riferimento al piano d’ammortamento la C.T.U. ha verificato che dall’analisi delle disposizioni nessun piano d’ammortamento è stato concordato tra le odierne parti processuali e che lo stesso non risulta esser stato indicato nel contratto, conseguendone l’omessa informazione a scapito del cliente”; ancora “la lettura del contratto di mutuo consente di verificare l’omissione dell’indicazione degli elementi essenziali del contratto di mutuo, con la conseguenza che risulta dimostrata la violazione dell’obbligo di cui all’art. 117 T.U.B.”. Infatti, come si evince dalla letteratura tecnica in materia di piani d’ammortamento, il C.T.U., previsto un T.A.N., quanto meno avrebbe potuto applicarlo alle seguenti tipologie: I) “francese”; II) “italiano”; III) “tedesco” (tra quelli più noti, l’unico che avrebbe potuto escludere sarebbe quello “americano”, in assenza della previsione del “secondo tasso”). Tre diverse alternative, destinate poi a raddoppiare tenuto conto che tutti e tre i piani risultano compatibili sia con il regime di capitalizzazione composta che con quello semplice (alternative con un diverso costo, ricavabile con la formula del T.I.R., ed una diversa progressione dell’ammortamento del debito, fattore quest’ultimo che tende a “sfuggire” spesso ai meno avvezzi alla matematica finanziaria).

dott. Stefano Chiodi
Analista bancario e finanziario - C.T.P. e C.T.U.



[1]L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”.

[2]   “2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. 3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.”

[3]Producono nullità del contratto […] la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346.

[4]  “4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

[5] Cass. S.U. n. 1093/1947, Cass. Civ., ord. n. 20955/2018.

[6] http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-05-20/l-indicazione-regime-capitalizzazione-mutui-e-finanziamenti-fini-determinatezza-condizioni-economiche-164938.php


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