La doppia indicizzazione di leasing e mutui: le "discordanze minime" non dribblano l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c.

La giurisprudenza da qualche anno si sta occupando di finanziamenti a lungo termine con doppia indicizzazione, di tasso e di rapporto di cambio: per i leasing, la casistica più nutrita riguarda i contratti della Hypo Alpe Adria Bank, per i mutui, invece, la maggiore (ma certamente non unica) responsabile è Barclays Bank.

In entrambe i casi gli istituti, con bacino di raccolta in Svizzera, hanno trasferito il rischio su cambio con l’Euro sui clienti, con clausole contrattuali non immuni da vizi. Soprassediamo qui dalla natura derivativa di tali pattuizioni e dall’eventuale applicazione della normativa speciale dettata dal T.U.F. e dai Regolamenti Intermediari pro-tempore vigenti; soprassediamo anche sugli obblighi di trasparenza (bancaria), ovviamente diversamente declinati dal target di clientela che differenzia i leasing dai mutui (che nel caso di Barclays era quasi esclusivamente composto da “consumatori”).

Affrontiamo la questione alla luce dell’art. 1346 c.c., prendendo spunto dal recente pronunciamento della Cassazione Civile n. 16907/2019[1] la cui massima ha portata generale e trasversale, potendosi ben applicare, al di là della casistica su delineata, a tutti i casi di indeterminatezza dell’oggetto del contratto.

Prendendo spunto da un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Trieste[2], presentato da Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., la Cassazione ha confermato il consolidato[3] orientamento secondo il quale “ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 cod. civ. è che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem …omissis… non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione”.

Il grado di difficoltà e relativa comprensibilità per il cliente medio, consumatore, secondo alcuni giudizi di merito può rilevare quale violazione degli obblighi di trasparenza come più volte rilevato per i mutui Barclays, ma non ai fini del regolare adempimento degli obblighi derivanti dall’art. 1346 c.c..

Particolarmente interessante, in quanto troppo spesso disatteso dalla giurisprudenza di merito, risulta il principio dell’univocità “assoluta” e non graduata in base alla gravità delle discordanze di calcolo: “La circostanza che la differenza di risultato fosse, come eccepisce la ricorrente (la banca), minima, è circostanza di fatto, legata alla contingenza di quel singolo calcolo, e comunque è irrilevante che lo scostamento sia di tanto o di poco, essendo decisivo che comunque ci sia, poiché esso è indice della variabilità del criterio di calcolo dell’interesse, da cui dipende poi l’adeguamento del canone”.

Tale indeterminatezza può derivare dalla non univoca interpretazione del criterio di calcolo (formula da utilizzare) quanto dagli altri elementi o fattori che lo influenzano: basti pensare alla mancata previsione della valuta e della fonte di rilevazione dell’indice per i finanziamenti a tasso variabile, all’incompatibilità tra la previsione del piano d’ammortamento c.d. “francese” (a rata costante) con l’indicizzazione fuori dal piano stesso a rettifica dei soli interessi e mancato ricalcolo della rata per la quota capitale, per finire (senza pretesa di esaustività) con la mancata previsione del regime di capitalizzazione[4].

 

dott. Stefano Chiodi

Analista finanziario – CTP in contenzioso bancario e finanziario



[1] Cass. Civ., Sez. III, 25 giugno 2019, n. 16907 – Pres. Travaglino, Rel. Cricenti

[2] Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 376/2017 depositata il 01/06/2017

[3] Cfr. Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 3765/1992 e n. 7547/92; Cass. n. 22898/2005; Cass. n. 2317/2007; Cass. n. 17679/2009

[4] https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-05-20/l-indicazione-regime-capitalizzaz...

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